Lo scioglimento della comunione legale dei coniugiL'articolo 191 del codice civile intitolato "Scioglimento della comunione legale", prevede che a comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta, di uno dei coniugi, per l`annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale, per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi. Nel caso di azienda di cui alla lett. d) dell`art. 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall`art. 162. Al momento della pronunzia di separazione personale dei coniugi si verifica lo scioglimento della comunione dei beni. La scioglimento, in caso di separazione consensuale, avviene al momento dell'omologazione, mentre, in caso di separazione giudiziale, con il passaggio in giudicato della sentenza. La Giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sancito che il passaggio in giudicato della sentenza di separazione è una condizione dell'azione di divisione e non un presupposto processuale. Il coniuge può quindi avviare il giudizio anche prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione, ma il provvedimento di divisione non potrà essere emesso prima del passaggio in giudicato della sentenza di separazione. Approfondimenti: l'opponibilità del fondo patrimoniale
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